Privacy


Privacy-Informationen

Kanzlei Rechtsanwalt Dr. Thomas Brenner - Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne des Privacy Einheitstextes Ges. v. D. 196/2003

gemäß Ges. v. D. 196/2003 vom 30.06.2003 (Privacy Einheitstext am 1 Januar 2004 in Kraft getreten ist), welches den Schutz von Personen und anderen Subjekten in Sachen Verarbeitung von personenbezogenen Daten behandelt, unterrichten wir Sie hiermit darüber, dass im Archiv unserer Kanzlei Daten erfasst worden sind und erfasst werden, welche die Person/Firma unserer Klienten betreffen. Besagte Daten werden in unserer Kanzlei zur Durchführung sämtlicher Handlungen im Zuge unserer freiberuflichen Tätigkeit benötigt. Des weiteren werden die Daten in Ausführung des übernommenen Mandates und unter Berücksichtigung des Berufsgeheimnisses und der sonstigen freiberuflichen Pflichten genutzt und verarbeitet. Die Mitteilung besagter Daten an unsere Kanzlei erfolgt freiwillig und ist für die Durchführung unseres Auftrages notwendig.

In Bezug auf die Verarbeitung der Daten, können unsere Klienten von den in Art. 13 des Privacy Einheitstext vorgesehenen Rechten Gebrauch machen, soweit besagte Bestimmungen anwendbar sind. Eine Kopie besagter Bestimmungen liegt bei. Sofern die Verarbeitung der Daten, auch sensiblen Daten im Sinne des Art. 22 des oben angeführten Dekretes betrifft, ist die schriftliche Zustimmung der betroffenen Person notwendig. Als sensible Daten im Sinne des Dekretes werden jene Daten bezeichnet, welche sich auf ethnische Herkunft, auf religiöse, philosophische oder andere Überzeugungen oder Ansichten, auf politische Anschauung, auf den Beitritt oder die Unterstützung von Parteien, Gewerkschaften, Vereinigungen oder Organisationen mit religiösem, philosophischem oder politischem Charakter, sowie auf personenbezogene Daten über den Gesundheitszustand oder das Sexualleben der betreffenden Person beziehen.

Die Daten werden auch, unter Zuhilfenahme manueller und elektronischer Geräte (Computer, Netzwerk) mit spezieller Software bei Gewährleistung der Sicherung und Geheimhaltung sowie der Sicherheit der Automatisierung, Speicherung und Verwaltung bearbeitet. Eine Mitteilung der Daten an Dritte, wie z.B. öffentliche Ämter (Gerichtsämter usw.), Bankinstitute (Überweisungen usw.), Wirtschaftsberater (Buchhaltung usw.), erfolgt ausschließlich im Auftrag oder mit Einverständnis der betroffenen Person/Firma.

Wir teilen Ihnen mit, dass Inhaber der Verarbeitung der Daten RA Dr. Thomas Brenner und Verantwortliche für die Verarbeitung Frau Dr. Tanja Benvenuti, Herr Dr. Patrick Delueg sowie Frau Dr. Alessandra Bacci sind. Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass die betreffenden Daten zur weiteren Verarbeitung der Buchhaltung von Frau Steiner Ingrid, Sekretärin unserer Kanzlei, genutzt werden.

Dies vorausgeschickt, ersuchen wir unsere Klienten, den Art. 13 des Dekretes aufmerksam durchzulesen.

Die Art. 10, Art. 13 und Art. 22 des . Ges. v. D. 196/2003

Art. 10
Riscontro all'interessato

  1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

    a. ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

    b. a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

  2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata a nche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
  3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
  4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
  5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
  6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
  7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
  8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
  9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Art. 13
Informativa

  1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

    a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

    b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

    c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

    d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

    e. i diritti di cui all'articolo 7;

    f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

  2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
  3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
  4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
  5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
    a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
    b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
    c. l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 22
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

  1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
  2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
  3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
  4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
  5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
  6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
  7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
  8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
  9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
  10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
  11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
  12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.